(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/Sez. Gen. del 19 dicembre 2019) Il Presidente della provincia vista la deliberazione della giunta provinciale dell'11 dicembre 2019, n. 1068 Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, recante «Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private». 1. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, la parola «umfaßt» e' sostituita dalla parola «umfasst». 2. Nel comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, l'ultimo periodo e' cosi' sostituito: «In caso di difficolta' decisionali di natura tecnico-idraulica in merito a sbarramenti di ritenuta con un invaso superiore a 2000 metri cubi, il comune puo' chiedere il parere dell'Ufficio idrologia e dighe dell'Agenzia per la protezione civile». 3. Nel comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «direttore dell'Ufficio dighe» sono sostituite dalle parole «direttore dell'Ufficio idrologia e dighe». 4. Nel comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, la parola «cinque» e' sostituita dalla parola «dieci». 5. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo» sono sostituite dalle parole «dell'Agenzia per la protezione civile». 6. Nella lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste» sono sostituite dalle parole «della Ripartizione provinciale Foreste». 7. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura» sono sostituite dalle parole «della Ripartizione provinciale agricoltura». 8. Nella lettera d) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «dell'Ufficio dighe» sono sostituite dalle parole «dell'Ufficio idrologia e dighe». 9. La lettera e) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «dell'Ufficio acque pubbliche» sono sostituite dalle parole «dell'Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche». 10. La lettera f) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, e' abrogata. 11. Nel comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «direttore dell'Ufficio dighe» sono sostituite dalle parole «direttore dell'Ufficio idrologia e dighe». 12. Nel comma 7 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, la parola «cinque» e' sostituita dalla parola «quattro». 13. Nel comma 8 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21» sono sostituite dalle parole «legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23». 14. Nel comma 9 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «l'Ufficio dighe» sono sostituite dalle parole «l'Ufficio idrologia e dighe» e l'ultimo periodo e' abrogato. 15. Nei commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole «direttore dell'Ufficio dighe» sono sostituite dalle parole «direttore dell'Ufficio idrologia e dighe». 16. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma 1-bis: «1-bis. Il numero dei membri della Commissione di collaudo e' stabilito dalla Commissione provinciale dighe.» 17. Nel comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, nel primo periodo le parole «direttore dell'Ufficio dighe» sono sostituite dalle parole «direttore dell'Ufficio idrologia e dighe». Nel secondo periodo le parole "Ufficio dighe sono sostituite dalle parole «Ufficio idrologia e dighe» e nell'ultimo periodo le parole «allo stesso Ufficio dighe» sono sostituite dalle parole «allo stesso ufficio». 18. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e' inserito il seguente comma 4-bis: «4-bis. Per le opere di proprieta' provinciale il compenso del collaudo e delle verifiche e' compreso nell'indennita' libero-professionale.» 19. Nel comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «direttore dell'Ufficio provinciale dighe» sono sostituite dalle parole «direttore dell'Ufficio idrologia e dighe». 20. Nei commi 6 e 7 dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole «direttore dell'Ufficio dighe» sono sostituite dalle parole «direttore dell'Ufficio idrologia e dighe». 21. Nel comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «euro 4.028» ed «euro 8.055» sono sostituite dalle parole «euro 10.000» ed «euro 20.000». 22. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «euro 403» ed «euro 2.417» sono sostituite dalle parole «euro 1.000» ed «euro 5.000». 23. Nel comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «euro 806» ed «euro 8.055» sono sostituite dalle parole «euro 2.000» ed «euro 20.000». 24. Nel comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «euro 805» ed «euro 4.026» sono sostituite dalle parole «euro 2.000» ed «euro 10.000». 25. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole «all'Ufficio provinciale dighe» sono sostituite dalle parole «all'Ufficio idrologia e dighe». 26. Nel comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «l'Ufficio dighe» sono sostituite dalle parole «l'Ufficio idrologia e dighe». 27. Nei commi 3 e 4 dell'art. 7 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «direttore dell'Ufficio dighe» sono sostituite dalle parole «direttore dell'Ufficio idrologia e dighe».