(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
             Adige n. 51/Sez. Gen. del 19 dicembre 2019) 
 
 
  Il Presidente della provincia vista la deliberazione  della  giunta
provinciale dell'11 dicembre 2019, n. 1068 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1990,  n.  21,  recante
  «Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi  di  acque
  pubbliche e private». 
 
  1.  Nel  testo  tedesco  del  comma  1  dell'art.  1  della   legge
provinciale 14 dicembre 1990,  n.  21,  e  successive  modifiche,  la
parola «umfaßt» e' sostituita dalla parola «umfasst». 
  2. Nel comma 2 dell'art. 1  della  legge  provinciale  14  dicembre
1990, n. 21, l'ultimo  periodo  e'  cosi'  sostituito:  «In  caso  di
difficolta' decisionali  di  natura  tecnico-idraulica  in  merito  a
sbarramenti di ritenuta con un invaso superiore a 2000 metri cubi, il
comune  puo'  chiedere  il  parere  dell'Ufficio  idrologia  e  dighe
dell'Agenzia per la protezione civile». 
  3. Nel comma 1 dell'art. 3  della  legge  provinciale  14  dicembre
1990,  n.  21,  e  successive   modifiche,   le   parole   «direttore
dell'Ufficio  dighe»  sono   sostituite   dalle   parole   «direttore
dell'Ufficio idrologia e dighe». 
  4. Nel comma 2 dell'art. 3  della  legge  provinciale  14  dicembre
1990, n. 21, e successive modifiche, la parola «cinque» e' sostituita
dalla parola «dieci». 
  5. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale
14  dicembre  1990,  n.  21,  e  successive  modifiche,   le   parole
«dell'Azienda speciale per la regolazione  dei  corsi  d'acqua  e  la
difesa del suolo» sono sostituite dalle parole «dell'Agenzia  per  la
protezione civile». 
  6. Nella lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale
14  dicembre  1990,  n.  21,  e  successive  modifiche,   le   parole
«dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste» sono sostituite dalle
parole «della Ripartizione provinciale Foreste». 
  7. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale
14  dicembre  1990,  n.  21,  e  successive  modifiche,   le   parole
«dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura» sono sostituite dalle
parole «della Ripartizione provinciale agricoltura». 
  8. Nella lettera d) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale
14  dicembre  1990,  n.  21,  e  successive  modifiche,   le   parole
«dell'Ufficio  dighe»  sono  sostituite  dalle  parole  «dell'Ufficio
idrologia e dighe». 
  9. La lettera e) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 14
dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «dell'Ufficio
acque pubbliche» sono sostituite dalle parole «dell'Ufficio  gestione
sostenibile delle risorse idriche». 
  10. La lettera f) del comma 2 dell'art. 3 della  legge  provinciale
14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, e' abrogata. 
  11. Nel comma 5 dell'art. 3 della  legge  provinciale  14  dicembre
1990,  n.  21,  e  successive   modifiche,   le   parole   «direttore
dell'Ufficio  dighe»  sono   sostituite   dalle   parole   «direttore
dell'Ufficio idrologia e dighe». 
  12. Nel comma 7 dell'art. 3 della  legge  provinciale  14  dicembre
1990, n. 21, e successive modifiche, la parola «cinque» e' sostituita
dalla parola «quattro». 
  13. Nel comma 8 dell'art. 3 della  legge  provinciale  14  dicembre
1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «legge provinciale  27
dicembre 1979, n. 21» sono sostituite dalle parole «legge provinciale
19 novembre 1993, n. 23». 
  14. Nel comma 9 dell'art. 3 della  legge  provinciale  14  dicembre
1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «l'Ufficio dighe» sono
sostituite dalle parole «l'Ufficio  idrologia  e  dighe»  e  l'ultimo
periodo e' abrogato. 
  15. Nei commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge provinciale 14 dicembre
1990, n. 21, le parole «direttore dell'Ufficio dighe» sono sostituite
dalle parole «direttore dell'Ufficio idrologia e dighe». 
  16. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre
1990, n. 21, e successive modifiche, e' inserito  il  seguente  comma
1-bis: 
    «1-bis. Il numero dei membri della  Commissione  di  collaudo  e'
stabilito dalla Commissione provinciale dighe.» 
  17. Nel comma 2 dell'art. 5 della  legge  provinciale  14  dicembre
1990, n. 21, nel primo  periodo  le  parole  «direttore  dell'Ufficio
dighe» sono sostituite dalle parole «direttore dell'Ufficio idrologia
e  dighe».  Nel  secondo  periodo  le  parole  "Ufficio  dighe   sono
sostituite dalle parole «Ufficio idrologia  e  dighe»  e  nell'ultimo
periodo le parole «allo stesso Ufficio dighe» sono  sostituite  dalle
parole «allo stesso ufficio». 
  18. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre
1990, n. 21, e' inserito il seguente comma 4-bis: 
    «4-bis. Per le opere di proprieta' provinciale  il  compenso  del
collaudo   e   delle   verifiche    e'    compreso    nell'indennita'
libero-professionale.» 
  19. Nel comma 5 dell'art. 5 della  legge  provinciale  14  dicembre
1990,  n.  21,  e  successive   modifiche,   le   parole   «direttore
dell'Ufficio  provinciale  dighe»  sono   sostituite   dalle   parole
«direttore dell'Ufficio idrologia e dighe». 
  20. Nei commi 6 e 7 dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre
1990, n. 21, le parole «direttore dell'Ufficio dighe» sono sostituite
dalle parole «direttore dell'Ufficio idrologia e dighe». 
  21. Nel comma 1 dell'art. 6 della  legge  provinciale  14  dicembre
1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «euro 4.028» ed  «euro
8.055» sono sostituite dalle parole «euro 10.000» ed «euro 20.000». 
  22. Nel comma 2 dell'art. 6 della  legge  provinciale  14  dicembre
1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «euro  403»  ed  «euro
2.417» sono sostituite dalle parole «euro 1.000» ed «euro 5.000». 
  23. Nel comma 3 dell'art. 6 della  legge  provinciale  14  dicembre
1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «euro  806»  ed  «euro
8.055» sono sostituite dalle parole «euro 2.000» ed «euro 20.000». 
  24. Nel comma 4 dell'art. 6 della  legge  provinciale  14  dicembre
1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «euro  805»  ed  «euro
4.026» sono sostituite dalle parole «euro 2.000» ed «euro 10.000». 
  25. Nel comma 1 dell'art. 7 della  legge  provinciale  14  dicembre
1990,  n.  21,  le  parole  «all'Ufficio  provinciale   dighe»   sono
sostituite dalle parole «all'Ufficio idrologia e dighe». 
  26. Nel comma 2 dell'art. 7 della  legge  provinciale  14  dicembre
1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «l'Ufficio dighe» sono
sostituite dalle parole «l'Ufficio idrologia e dighe». 
  27. Nei commi 3 e 4 dell'art. 7 della legge provinciale 14 dicembre
1990,  n.  21,  e  successive   modifiche,   le   parole   «direttore
dell'Ufficio  dighe»  sono   sostituite   dalle   parole   «direttore
dell'Ufficio idrologia e dighe».